Art. 19.
(Osservatorio nazionale delle violenze contro le donne).

      1. È istituito l'Osservatorio nazionale delle violenze contro le donne, nell'ambito dell'Ufficio contro la violenza sulle donne di cui all'articolo 18. L'Osservatorio valuta la collaborazione istituzionale, elabora relazioni e avanza proposte di modernizzazione in materia.
      2. L'Osservatorio elabora annualmente una relazione sull'applicazione del codice penale e sulla sua efficacia nella tutela delle vittime. La relazione indica le riforme necessarie in questo ambito per garantire i massimi livelli di protezione.
      3. Le funzioni, il funzionamento e la composizione dell'Osservatorio sono valutati periodicamente e in ogni caso è garantita la partecipazione delle organizzazioni femminili che insistono sull'intero territorio nazionale, nonché delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

 

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